APPROFONDIMENTO:
L’Associazione X richiede la certificazione di idoneità all’attività sportiva dilettantistica non agonistica che essa organizza per i suoi tesserati, in quanto a ciò obbligata.
Fuori dall’ambito normativo, alquanto chiaro, riteniamo inoltre che un controllo medico preventivo, ancorché non predittivo, sia parte della cultura civica, salutistica e sportiva di ogni cittadino: molto francamente, sentir dire “non è obbligatorio” appare sempre uno spiacevole limite e siamo certi che su questo aspetto Ella sia completamente d’accordo con noi, visto altresì che nel preambolo dei provvedimenti legislativi vigenti in materia è sempre riportato “al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva”.
Erroneamente, a nostro parere, Ella fa riferimento all’attività ludico-motoria: per essa, in effetti, sussistono le agevolazioni indotte dal decreto 98/2013 sulle semplificazioni, dopo la non chiara formulazione contenuta nel Decreto Balduzzi.
Invece, per le attività sportive non agonistiche e, in generale, per l’attività svolta dalle persone fisiche tesserate presso associazioni e società sportive affiliate ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, attività che l’associazione o società sportiva organizzi per i propri tesserati, è sempre obbligatorio il certificato medico per attività sportiva non agonistica.
La stessa nota del Ministero della Salute del 17/6/2015, che Ella stessa menziona, lo conferma.
A pagina 2:
“le linee guida hanno, inoltre, indicato le attività sportive non agonistiche – quindi soggette ad obbligo di certificazione – specificando che, per tali, si intendono quelle praticate dai seguenti soggetti:
(…)
- b) coloro che svolgono attività organizzate (…) da società sportive affiliate (..) agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (..)”
proseguendo, sempre a pagina 2, è fatto riferimento alle persone fisiche tesserate.
A pagina 4:
“(..) per attività ludico-motoria si intende l’attività praticata da soggetti non tesserati (..) agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.”
A pagina 5 vi è la definitiva conferma di quanto sopra.
La nota ministeriale precisa infatti che “il CONI provvederà, sentito il Ministero della Salute, ad impartire, quanto prima e, auspicabilmente, entro il 31 ottobre 2015, idonee indicazioni alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell’ambito di tali attività:
- a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
- b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
- c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva
Ciò al fine di limitare alla sola categoria b) l’obbligo di certificazione sanitaria.”
Con provvedimento del 28/10/2015, il Ministero della Salute ha prorogato al 31 maggio 2016 il termine suindicato, entro cui il CONI presenterà le risultanze della propria indagine.
Ciò conferma che al momento non è affatto delineato né delineabile quel confine fra attività ludico-motoria e sportiva non agonistica che Ella intende affermare, tanto che occorre l’attesa pronunzia dell’unico Organismo (il CONI) che il Ministero ha deputato a stabilirlo; ne deriva l’impossibilità di ritenere, nel caso di specie, che il Suo Paziente possa oggi svolgere attività presso la Palestra Meeting, in qualità di tesserato, senza presentare il certificato medico per attività non agonistica.
In ciò supporta la chiarezza della normativa al momento vigente, che ci dice chi siano i soggetti cui va chiesto il certificato di idoneità sportiva non agonistica: trattasi di tutti i tesserati di ASD e SSD affiliate a FNS, DSA e EPS riconosciuti dal CONI.
Quanto fin qui tralasciando l’aspetto delle responsabilità, da quelle dell’organizzatore di un’attività sportiva a quelle del medico chiamato a certificare l’idoneità del proprio paziente; semmai può corroborare chiedersi quale sia il motivo per cui, se siamo d’accordo sulla presenza del defibrillatore negli impianti sportivi e non solo, non lo siamo sull’opportunità di una visita preventiva.
In ultimo, non dimentichiamo che l’art. 117 Cost. demanda alle Regioni la legislazione su Sport e Sanità: ebbene, a seguito della promulgazione della L.R. 35/2003 la Regione Toscana, con delibera 461 del 17/5/2004, ha emanato un atto di indirizzo applicativo che contiene l’insindacabile definizione di attività sportiva non agonistica ai fini della previsione del certificato medico:
3.2 Attività sportiva non agonistica.
Le considerazioni enunciate per l’attività sportiva agonistica si applicano anche per l’attività sportiva non agonistica, pertanto, secondo la definizione della Legge Regionale n° 35 art. 1 comma 3 e le disposizioni del D. M. 28/2/1983, si intende per attività sportiva non agonistica quella organizzata:
- dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva.
L’anzidetta precisazione del Legislatore regionale è “a cascata” e consente di capire, ai fini della visita preventiva di idoneità, cosa debba intendersi dapprima per attività sportiva agonistica, poi per attività sportiva non agonistica, infine, per quanto non rientrante nelle categorie superiori, quella di natura ludico/motoria, la quale, sebbene comprenda anche attività che possono essere svolte nelle palestre e nelle piscine, è comunque residuale rispetto alle due categorie superiori, nel senso che la condizione di tesserato di una ASD o SSD affiliata a FSN, DSA o EPS riconosciuto dal CONI, rende imprescindibile il certificato medico.
Che la normativa potesse essere formulata meglio, è indubbio; tuttavia tale è.
Non possiamo infine non invitarLa a consultare la pagina del Sito dell’Ordine dei Medici di Firenze, nella sezione FAQ, in cui viene indubitabilmente previsto che il certificato medico per attività sportiva non agonistica è previsto per chiunque, tesserato presso una ASD o SSD affiliata a FSN, DSA o EPS riconosciuto dal CONI, eserciti ivi un’attività sportiva.
Esemplari e dirimenti sono due domande-risposte relativa proprio all’attivià ludico-motoria/amatoriale:
Si può fare qualche esempio di attività ludico-motoria/amatoriale?
Ad esempio fare jogging al parco, fare fitness in palestra, fare danza, andare in piscina o altre attività similari. Anche fare calcetto o giocare a tennis con gli amici è attività ludico-motoria/amatoriale se l’attività viene svolta al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da società sportive.
Se invece queste stesse attività sono praticate da soggetti che le svolgono presso società sportive affiliate alle rispettive Federazioni nazionali, allora si ricade nell’attività sportiva vera e propria che può essere di tipo agonistico o non agonistico a seconda dell’impegno psico-fisico richiesto.
Allora, per andare in palestra è necessario o no il certificato medico?
Come detto sopra, se la palestra è affiliata al CONI per tramite di una Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva e il cliente viene tesserato all’atto dell’iscrizione in palestra, allora è necessario produrre il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
Ad ogni buon conto, troverà di seguito la documentazione da noi citata e in allegato i documenti di indirizzo emanati dal Consiglio Nazionale dei Medici e quello della Federazione Medici Sportivi Italiani, sperando di aver contribuito a chiarire che bene fa la Palestra Meeting a richiedere il certificato per il proprio tesserato.
PORTALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=3929
Il Ministro della Salute, Renato Balduzzi, di concerto con il Ministro per lo Sport, Piero Gnudi, ha firmato il decreto ministeriale “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita”. L’adozione del decreto era prevista dal’articolo 7 comma 11 del decreto Salute e sviluppo del 2012. Il testo raccoglie le indicazioni del gruppo di lavoro istituito dal Ministro Balduzzi nel febbraio scorso e del corrispondente gruppo di lavoro del Consiglio superiore di sanità.
CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE
I soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che praticano attività amatoriale (ovvero non regolamentata da organismi sportivi e non occasionale) devono sottoporsi a controlli medici periodici secondo indicazioni precise:
– gli uomini fino a 55 anni e le donne fino ai 65, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrà valenza biennale;
– I soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni (età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell’anziano, l’essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori di rischio a giudizio del medico) dovranno essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport, che dovranno effettuale un elettrocardiogramma a riposo e eventualmente altri esami necessario secondo il giudizio clinico. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno;
– I soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate dovranno ricorrere a un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un medico dello sport o allo specialista di branca, che effettuerà esami e consulenze specifiche e rilascerà a proprio giudizio un certificato annuale o a valenza anche inferiore all’anno.
Il certificato andrà esibito all’atto di iscrizione o di avvio delle attività all’incaricato della struttura o del luogo dove si svolge l’attività.
Non sono tenuti all’obbligo della certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale o saltuario, chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati, i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, come le bocce (escluse le bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino”, e chi pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività.
CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport. La visita dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo.
Regole più stringenti sono previste per chi partecipa ad attività ad elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni podistiche oltre i 20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci: in questo caso verranno effettuati accertamenti supplementari.
PORTALE ORDINE DEI MEDICI FIRENZE
http://www.ordine-medici-firenze.it/index.php/faq/70-attivita-sportiva
Quali sono le norme che regolamentano l’attività sportiva?
L’attività sportiva agonistica è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, mentre la regolamentazione dell’attività amatoriale ludico-motoria e dell’attività non agonistica è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e dall’art. 42-bis della Legge 09/08/2013 n. 98. Inoltre si tiene conto delle Linee Guida emanate del Ministero della Salute con Decreto del 08/08/2014.
Per quanto riguarda le specificità regionali, si tiene conto della Legge Regione Toscana n. 35 del 09/07/2003, che ha sostituito la precedente Legge Regionale n. 94 del 15/12/1994.
Quali sono le tipologie di attività fisica di cui si occupano queste norme?
Sono sostanzialmente tre, in ordine crescente di impegno psico-fisico:
– L’attività ludico-motoria/amatoriale;
– L’attività sportiva non agonistica;
– L’attività sportiva agonistica.
Cominciamo proprio dall’attività ludico-motoria/amatoriale. Cos’è, con maggiore esattezza?
Per attività ludico-motoria/amatoriale si intende quella praticata da soggetti non iscritti presso società sportive o enti di promozione sportiva e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona.
L’attività ludico-motoria/amatoriale, quindi, non è finalizzata al raggiungimento di prestazioni sportive di livello e non prevede un aspetto competitivo.
Si può fare qualche esempio di attività ludico-motoria/amatoriale?
Ad esempio fare jogging al parco, fare fitness in palestra, fare danza, andare in piscina o altre attività similari. Anche fare calcetto o giocare a tennis con gli amici è attività ludico-motoria/amatoriale se l’attività viene svolta al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da società sportive.
Se invece queste stesse attività sono praticate da soggetti che le svolgono presso società sportive affiliate alle rispettive Federazioni nazionali, allora si ricade nell’attività sportiva vera e propria che può essere di tipo agonistico o non agonistico a seconda dell’impegno psico-fisico richiesto.
Allora, per andare in palestra è necessario o no il certificato medico?
Come detto sopra, se la palestra è affiliata al CONI per tramite di una Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva e il cliente viene tesserato all’atto dell’iscrizione in palestra, allora è necessario produrre il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. In tal caso la palestra deve rilasciare al cliente un modulo ove richiede il certificato medico esplicitando chiaramente a quale Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva è affiliata.
Se, invece, la palestra non è affiliata al CONI, allora il cliente vi svolge soltanto un’attività ludico-motoria e quindi non serve alcun certificato medico.
Vi possono essere palestre affiliate al CONI, in cui alcuni clienti vengono tesserati, mentre altri no. In questi casi, solo i clienti tesserati devono presentare il certificato per attività non agonistica, mentre gli altri non devono presentare alcunché.
Ovviamente quanto detto sopra vale non solo per le palestre, ma anche per le piscine e altri impianti sportivi.
Per lo svolgimento dell’attività ludico-motoria/amatoriale è necessaria una valutazione medica con relativa certificazione?
Come detto sopra, non è necessaria alcuna certificazione medica e quindi l’attività ludico-motoria può essere svolta in forma libera.
In ogni caso, pur non essendovi nessun obbligo di certificazione medica, il cittadino può certamente chiedere un consiglio al proprio medico sull’attività che intende intraprendere.
Ma non perché vi sia un obbligo in tal senso, ma solo per una valutazione di opportunità.
(…)
Passiamo all’attività sportiva non agonistica. Cos’è di preciso?
Si considera attività sportiva non agonistica quella svolta dai seguenti soggetti:
– Alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche in orario extra-curriculare;
– Studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale;
– Tutti coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che però non siano considerati atleti agonisti.
Per l’attività sportiva non agonistica, come sopra definita, è necessario il certificato medico?
Sì, è obbligatorio il certificato medico.
Chi può rilasciare questo certificato?
I medici specialisti in medicina dello sport presso gli ambulatori delle ASL o presso i centri privati autorizzati, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, limitatamente ai propri assistiti e i medici della Federazione medico-sportiva del CONI.
(…)
Quanto tempo vale il certificato di idoneità per l’attività non agonistica?
Ha validità per 1 anno dalla data del rilascio.
(…)
Parliamo infine dell’attività agonistica. Cos’è esattamente?
Per attività agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell’Istruzione, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale.
Tale attività ha lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello.
La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola Federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
(…)
Chi deve richiedere l’idoneità sportiva agonistica? L’atleta o la società sportiva cui appartiene?
La richiesta deve provenire dalla società sportiva e deve essere redatta secondo il modulo regionale. L’alteta si deve presentare al centro di medicina dello sport con tale richiesta e con il suo libretto sanitario sportivo.
Perché non può essere l’atleta stesso a richiedere l’idoneità agonistica?
Perchè la valutazione del tipo di attività svolta dall’atleta e la qualificazione di tale attività come agonistica o non agonistica, spetta alla società sportiva, sulla base delle determinazioni delle Federazioni sportive nazionali e del CONI.
La richiesta a titolo personale da parte del cittadino di idoneità all’attività agonistica è possibile solo per quelle attività che non rientrano sotto l’egida del CONI, come ad esempio quando un soggetto intende partecipare al concorso per allievi ufficiali e deve dimostrare di possedere l’idoneità agonistica.
(…)
C’è altro da sapere?
L’attività motoria e sportiva deve essere valorizzata, in quanto strumento per promuovere corretti stili di vita e benessere igienico-sanitario. Il ruolo del medico, quindi, non deve essere solo quello di puro e semplice “certificatore”, ma soprattutto di soggetto fiduciario che è in grado di consigliare, spiegare e suggerire le migliori scelte ai propri assistiti, soprattutto sensibilizzando gli sportivi, in particolar modo quelli più giovani, a rifuggire le tentazioni del doping.
In questo senso, l’opera del medico di famiglia e del pediatra è particolarmente utile e preziosa.