La Legge Regionale Toscana n. 68/2015 aveva fissato al 1 Luglio 2016 la decorrenza degli obblighi di dotazione e di impiego degli apparecchi defibrillatori: la legislazione regionale è resa possibile dall’articolo 117 della Costituzione in materie di competenza locale, quali sport e sanità, da cui deriva sostanzialmente che la norma nazionale vale per quelle Regioni che non hanno una propria normativa al riguardo.
Ne deriva che, in Toscana, il Decreto Balduzzi (la legge statale che prevedeva in ultimo al 30 novembre 2016 l’entrata in vigore di una serie di obblighi sul defibrillatore) è superato e neutralizzato dalla normativa regionale vigente, limitatamente all’ambito di applicazione su cui questa interviene.
Il recente decreto-legge 189/2016 sospende fino al 1 gennaio 2017 (non è tecnicamente un rinvio ma solo una sospensione) l’efficacia normativa degli obblighi derivanti dal Decreto Balduzzi, non quelli fissati da norme regionali.
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Si può pertanto concludere che in Toscana è la Legge Regionale 68 e non il Decreto Balduzzi a regolamentare la presenza del defibrillatore e del personale legittimamente autorizzato al suo utilizzo; per questo motivo può ritenersi priva di effetti la sospensione di efficacia recata dal D.L. 189.
Il comunicato completo, a cura del Dott. Simone Boschi, commercialista in Firenze, esperto in sport-management