Riferimenti per riconoscimenti tecnici CSEN
La DIREZIONE NAZIONALE CSEN DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE, fa presente quanto di seguito:
Validità dei titoli Tecnici nell’ambito del sistema sportivo italiano
a) Dal punto di vista SPORTIVO (CONI)
1. Il Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (“Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI”), assegna al C.O.N.I., a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, “l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale” e la “promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616”.
2. Lo Statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, all’Art. 3 comma4-bis, recita: Il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. All’art.26 regola l’ordinamento degli Enti di promozione Sportiva.
3. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione alla formazione dei tecnici, istruttori ed atre figure similari di operatori sportivi deriva dall’art.2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014. All’art. 2 comma 1 lettera b recita: Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione: ……………………….. «Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio».
(Riportiamo per completezza informativa il link alla pagina del sito CONI ove è riportato tale REGOLAMENTO)
https://www.coni.it/…/
b) Dal punto di vista normativo nell’ambito delle Competenze delle Regioni:
Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I. (e quindi di FSN, DSA, EPS), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle modifiche dell’art.117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è “a legislazione concorrente” tra Stato e Regioni.
• Sono riconosciuti come “Istruttori QUALIFICATI o DIRETTORI TECNICI, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi, “i soggetti in possesso, alternativamente, di:
– Diploma di Laurea in Scienze Motorie
– Diploma I.S.E.F
– TITOLO EQUIPOLLENTE
• Sono considerati istruttori qualificati specifici per disciplina coloro che hanno seguito adeguato Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle FSN, DSA, EPS riconosciuti dal C.O.N.I. SONO TALI altresì coloro che sono in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione (vedi nota in fondo*).
c) Dal punto di vista della NORMATIVA FISCALE
Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (QUINDI ANCHE AI TECNICI) da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata: infatti, Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei “redditi diversi” comprese le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle ASD/SSD.
Pertanto, per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che:
• siano corrisposti nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica da un soggetto operante nell’alveo del CONI (REQUISITO OGGETTIVO)
• che i compensi siano corrisposti a dilettanti (REQUISITO SOGGETTIVO).
Orbene, l’articolo (articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir) così di seguito novella:
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne’ in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
…
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di ASD/SSD;
Riportando quindi:
• tra le figure che possono erogare i compensi sportivi (anche ai tecnici) anche agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, nonché le ASD/SSD ad essi affiliate
• tra le figure che possono percepire gli stessi compensi, anche i tecnici che abbiano acquisito
Addirittura: il D.LGS. 04/03/2015, n. 23 avente a oggetto «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti».
Risulta evidente dalla lettura del testo legislativo che
Art. 47, comma 2, lett. d) “Restano salve da quanto disposto al comma 1 (ergo, vengono espressamente escluse dalla riconducibilità alla disciplina del lavoro subordinato) una serie di tipologie di collaborazione, le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle ASD/SSD affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.”
Quindi, dalla lettura sistemica dei tre aspetti sopra enunciati, appare che GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (tra cui il CSEN) sono LEGITTIMATI ALLA FORMAZIONE DI PROPRI QUADRI TECNICI; GLI ATTESTATI E LE QUALIFICHE CONSEGUITE AL TERMINE DELLE INIZIATIVE HANNO VALORE nell’ambito associativo dell’Ente fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.
I tecnici CSEN che operano nell’Ente e nelle ASD\SSD affiliate all’Ente stesso, seguono i tesserati CSEN nelle varie attività sempre nell’ambito della pratica sportiva a livello promozionale ed amatoriale sia didattica che sportiva (amatoriale seppur con modalità competitive) essendo esclusa, (salvo specifica convenzione), l’attività agonistica.
Quindi:
A. Il CONI legittima gli EPS alla formazione dei tecnici, istruttori ed atre figure similari di operatori sportivi che possono legittimamente operare AUTONOMAMENTE nelle ASD/SSD affiliate all’Ente stesso, ai sensi dell’art.2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014. (Nel suddetto articolo non si fa alcun riferimento alla necessità di aderire al Sistema SNaQ);
B. Le leggi regionali sullo sport, nel definire le figure che possono operare all’interno delle strutture sportive (siano esse strutturate quali ASD/SSD o quali Attività commerciali) non fanno alcun riferimento al SNaQ;
C. La normativa fiscale in tema di compensi ai tecnici, all’art. 67 comma 1 lettera m del TUIR non fa riferimento al sistema SNaQ;
Esempi di leggi regionali sullo Sport:
– L.R. LOMBARDIA 8 ottobre 2002, n. 26 (“Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia”): All’art. 8, dedicato alla tutela della salute dei praticanti, si prevede che nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico i corsi devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato (diploma ISEF/laurea in Scienze Motorie, ovvero diploma o laurea equipollenti conseguiti all’estero) o di un istruttore specifico di disciplina (abilitazione rilasciata dalla federazione competente, riconosciuta o affiliata al Coni, nonché dalle scuole regionali dello sport del Coni e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni).
– LEGGE REGIONALE PUGLIA 4 DICEMBRE 2006, n. 33 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti” Art. 10 (Tutela dei praticanti): Le palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per l’esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente cui è assegnata la responsabilità dell’applicazione dei programmi attuati nella struttura. Gli altri istruttori, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi di legge, devono essere opportunamente qualificati e muniti di brevetti o titoli rilasciati dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.
– L.R. 8/2017 regione Emilia Romagna Art. 11 – Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante: 1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina. 2. L’istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 Sito esterno (Provvedimenti per l’educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 Sito esterno (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127 Sito esterno), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato italiano. 3. L’istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
– Legge Regionale SICILIANA 29 dicembre 2014 n. 29 Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva. (Sicilia, Gazz. Uff. Reg. Sic. 2 gennaio 2015, n. 1, S.O. n. 1) Art. 4 Tutela dei praticanti. 2. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un direttore tecnico e istruttori specifici per disciplina. Il ruolo di direttore tecnico è svolto da soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. 3. Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell’ambito di tali federazioni. Gli istruttori devono essere in possesso dell’attestazione della partecipazione al corso “Basic life support defibrillation” (BLSD) in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.
– L.R. LAZIO 20 giugno 2002, n. 15 (“Testo Unico in materia di sport”) L’art. 34 prevede che con regolamento siano determinati i requisiti per l’apertura e la gestione di impianti e di palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive; i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza; le caratteristiche dei servizi; il livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti; le modalità di tutela sanitaria degli utenti; le sanzioni amministrative. Il regolamento deve comunque prevedere – l’utilizzazione e la presenza costante di un istruttore diplomato ISEF o laureato IUSM, o in possesso di titoli analoghi o equipollenti conseguiti nell’ambito dell’Unione europea, responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico; -l’utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti F.S.N., D.S.A., E.P.S. oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto secondo la presente legge.
– L.R. SPORT CALABRIA Art. 18 (Tutela dei praticanti le attività sportive)
– 1. Nelle palestre e nelle strutture sportive aperte al pubblico per l’esercizio di attività motorie dietro pagamento di corrispettivo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, le attività sportive devono essere svolte con la presenza costante di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina, con abilitazione in corso di validità.
– 2. Si considera qualificato l’istruttore in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l’educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al D.lgs. 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica ed istituzione delle facoltà e del corso di diploma in scienze motorie), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti, conseguiti all’estero e riconosciuti dalla Regione Calabria, in base alla normativa vigente. L’istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva. Si considera specifico di disciplina l’istruttore in possesso di corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI e/o al CIP, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva. L’istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
– L.R. 18/2013 regione Campania Art. 22 Comma 4.Sono considerati istruttori specifici di disciplina le persone in possesso di apposita e corrispondente abilitazione di primo e secondo grado rilasciata dalla federazione sportiva nazionale competente, riconosciuta o affiliata al Coni, o al Cip, nonché rilasciata dagli enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, riconosciuti dal Coni o dal Cip e che hanno frequentato e superato un corso di formazione di primo soccorso.
– L.R. ABRUZZO 7 marzo 2000, n. 20 (“Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva”) L’art. 11 individua, in particolare, le qualifiche professionali degli istruttori nello “sport di base”: “Sono considerati istruttori qualificati, nel seguente ordine prioritario:
a) i titolari di Diploma rilasciato dall’ISEF o di Diploma di Laurea in Scienze motorie; b) coloro che hanno prestato, alla data in entrata in vigore della presente legge, attività documentata di istruttore come disciplinato da:
1. Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;
2. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.
– Legge Regionale Toscana (legge 27 febbraio 2015 n. 21) (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) in combinato disposto con il Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R.
Quest’ultimo provvedimento, in particolare, disciplina l’impiantistica sportiva, con riguardo ai requisiti di sicurezza strutturali e relativi alle qualifiche degli operatori che possono operare al loro interno.
L’art. 16 enuncia espressamente che,
“a tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso del titolo di laurea magistrale (specialistica o con laurea quadriennale del vecchio ordinamento) in scienze motorie.
Per lo svolgimento delle attività motorie e sportive all’interno della palestra il responsabile tecnico può avvalersi, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, dei seguenti soggetti:
a) tecnici del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate;
b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;
c) operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie)”.