Pubblichiamo il regolamento di attuazione della legge regionale 9 Ottobre 2015 NR. 68 approvato con Decreto NR. 38/R BURT NR.25 parte prima del 29/06/2016 che fa chiarezza tra l’altro anche agli sport in movimento (vedi art.9)
È opportuno evidenziare l’Art.4 Adempimenti relativi alla manutenzione del defibrillatore (in particolare il punto 2) che recita:
“1) La manutenzione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. I defibrillatori devono essere sottoposti alle verifiche e alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.
2) I gestori degli impianti e nel caso previsto dall’art.4 comma 6 della l.r. 68/2015, i soggetti assegnatari, identificano uno o più referenti incaricati di verificare regolarmente l’operatività del defibrillatore e, prima dell’inizio dell’attività sportiva o motorio- ricreativa annotano su un apposito registro il corretto funzionamento dello strumento tramite semplice verifica dell’apposita spia, qualora i referenti, rilevino il cattivo funzionamento del defibrillatore, le attività praticate nell’impianto sono sospese fino al regolare ripristino della funzionalità dell’apparecchio.
3) I gestori dell’impianto possono, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi,stipulare convenzioni, con relativi oneri economici a loro carico, con le aziende sanitarie e con soggetti privati affinchè gli stessi provvedano alla manutenzione del defibrillatore.”
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