È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2022 il DL 36/2022 (c.d. Decreto PNRR 2) che prevede alcune novità di interesse anche per il mondo associativo.
In particolare all’art. 18 comma 1 è stato anticipato il regime sanzionatorio per tutti quei soggetti che non consentono transazioni tramite carte di pagamento.
L’art. 15, comma 4, del DL 179/2012 aveva infatti previsto che dal 30/06/2014 tutti “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi” avevano l’obbligo “accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito” .
In tal senso, allora come oggi, si ritenevano inclusi a tale obbligo anche gli ENTI ASSOCIATIVI (sportivi e non). Obbligo inteso nel senso che dal 30/06/2022 sarà obbligatorio DARE LA POSSIBILITA’ agli associati di versare le quote corsi (ad esempio) ANCHE mediante strumenti elettronici (POS) e non anche che sarà obbligatorio la tracciabilità dei pagamenti (ancorchè ampiamente consigliato).
La norma non aveva definito gli aspetti sanzionatori, che sono stati prima introdotti dal Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022 introducendo il comma 4-bis all’articolo 15 del DL 179/2012 e poi anticipati con il D.L. 36/2022.
La novità introdotta dal c.d. “Decreto PNRR 2” è quindi solo l’anticipazione al 30/06/2022, anziché al 01/01/2023 come originariamente previsto, dell’entrata in vigore delle sanzioni per il mancato rispetto della norma.
Le sanzioni che potranno essere applicate nel caso in cui l’associazione si rifiutasse, a partire dal 30/06/2022, di mettere a disposizione dei soci la possibilità di effettuare transazioni con carte di pagamento sono:
– sanzione fissa di euro 30,00 a transazione rifiutata;
a cui si deve aggiungere
– sanzione variabile del 4% del valore della transazione rifiutata.