La validità dei Diplomi per gli Istruttori sportivi
Ancora in molti chiamano chiedendo se il loro Diploma o Attestato pieno di sigle assurde, loghetti colorati e firme di ogni sorta abbia una qualche validità per lavorare come TECNICO SPORTIVO all’interno di una Associazione/Società Sportiva Dilettantistica.
E la risposta è: NO!
Cerchiamo di fare chiarezza in un modo molto semplice: gli unici Diplomi validi in Italia ai fini fiscali e legali sono quelli rilasciati dalle organizzazioni riconosciute dal CONI ed elencate sul suo sito ufficiale, ovvero:
- Le 45 FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN) – http://www.coni.it/it/
federazioni-sportive-nazion ali.html
- Le 19 DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA) – http://www.coni.it/it/
discipline-associate.html
- I 15 ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS) – http://www.coni.it/it/
enti-di-promozione-sportiva .html
- L’Università di Scienze Motorie o ISEF
I Diplomi emessi da tutte le altre organizzazioni sono titoli culturali ma NON CONSENTONO I RIMBORSI FORFETTARI FINO A 7.500€ come previsto dalla legge 342/2000.
Quindi il nostro consiglio, a salvaguardia delle vostre tasche, è di informarsi sulla validità dei diplomi rilasciati PRIMA di iscrivervi a un corso di formazione.
Se avete dubbi o bisogno di chiarimenti contattate la Segreteria CSEN