L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8525 del 16/03/2022 ribadisce che, in tema di responsabilità tributaria “per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidamente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all’effettiva ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura”.
Pertanto, anche sulla scorta di una costante e univoca indicazione della giurisprudenza in ambito tributario, per il legale rappresentante la responsabilità tributaria solidale con l’Associazione scatta a prescindere dalla concreta ingerenza.