Le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 entrano in vigore dal 6 novembre 2020 e saranno efficaci fino al 3 dicembre 2020 compreso; si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Le disposizioni dell’art. 1 si riferiscono a tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle zone con scenari di elevata o massima gravità, cd “zone arancioni” o “zone rosse”.
L’art. 1 lascia sostanzialmente invariate le disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020, ad eccezione di specifiche relative alle procedure per il riconoscimento dell’interesse nazionale (art. 1, comma 9, lettera e) e alla chiusura degli spogliatoi nei centri e circoli sportivi dove è possibile fare attività all’aperto (art. 1, comma 9.
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Articolo 1 comma 1 – Viene ribadita l’esclusione dall’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina monouso o lavabile[1]) per chi sta svolgendo attività sportiva.
DISTANZA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Articolo 1 comma 9 lettera d) – È confermata la possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, se accessibili, purché comunque rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
EVENTI E COMPETIZIONI DI INTERESSE NAZIONALE
Articolo 1 comma 9 lettera e) – Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni che sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
Articolo 1 comma 9 lettera f) – Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è vietato l’uso di spogliatoi interni a detti circoli. Pertanto centri e circoli sportivi pubblici e privati restano aperti solo per le attività all’aperto.
SPORT DI CONTATTO
Articolo 1 comma 9 lettera g) – Fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale, salvo che siano effettuate all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
ATLETI, TECNICI, ACCOMPAGNATORI E GIUDICI DI GARA PROVENIENTI DA PAESI ESTERI
Articolo 1 comma 9 lettera h) – Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9.
Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 7, le disposizioni di cui all’articolo 8, commi da 1 a 6 non si applicano agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
PISTE ED IMPIANTI DI SCI
Articolo 1 comma 1 lettera oo) – Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
ATTIVITÀ SPORTIVE NELLE STRUTTURE RICETTIVE
Articolo 1 comma 9 lettera pp) – Le attività delle strutture ricettive[2] sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano tra l’altro le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive.
REGIONI E PROVINCE A RISCHIO ALTO (artt. 2 e 3 del DPCM) Con la pubblicazione del DPCM del 3 novembre 2020, si prevede la suddivisione del territorio nazionale in tre aree in base al riscontro di 21 parametri monitorati dal Ministero della Salute. Queste aree definiscono le indicazioni che i cittadini residenti o domiciliati debbono rispettare.
Per quanto concerne le aree caratterizzate da elevata gravità (cd “zone arancioni”) l’art. 2 non contiene, in materia di sport, disposizioni ulteriormente limitative rispetto a quanto contenuto previsto dall’art. 1.
Tuttavia si evidenzia che il comma 4, lettera a) vieta in queste Regioni ogni spostamento in entrata ed in uscita dai territori, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Per quanto concerne le aree caratterizzate invece da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, fermo restando il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, l’art. 3 dispone in materia di sport che:
– sono sospese tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
– sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
– resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
– resta consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
PERSONE DISABILI ED ATTIVITÀ MOTORIA
Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto.