La norma contenuta all’articolo 30 del decreto legislativo prevede l’obbligo di assicurazione “che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”. L’obbligo riguarda chi utilizza le piste da sci alpino, pertanto sono esclusi dall’obbligo coloro che praticano lo sci di fondo e le altre discipline di sci nordico.
I tesserati CSEN possono assolvere all’obbligo se in possesso della tabella integrativa C –Omnia la copertura è riservata ai soci di associazioni che praticano la disciplina “SCI ALPINO”, disciplina per la quale è richiesta la copertura RCT personale. Tali soci devono essere iscritti – ed inseriti in Area Riservata – con la suddetta disciplina, sia che essi siano tesserati base o che abbiano aderito a tabelle integrative. I soci delle associazioni praticanti la disciplina di cui sopra potranno così praticare lo sci per proprio conto in regola con le norme di legge.
La validità della tabella C, come per le altre tabelle, andrà in vigore dalle ore 24,00 del giorno dell’inserimento dei dati in area riservata e avrà durata di 365 giorni.
Per quanto riguarda la verifica del possesso della polizza RCT da parte del socio, solo i Carabinieri potranno effettuarla. La sanzione prevista in caso di non copertura va dai 100 ai 150 euro. I gestori degli impianti non avranno diritto di chiederlo, possono farlo solo nel caso del pagamento della quota per l’impianto di risalita, ma ricevendo risposta affermativa, non possono sottoporre a controllo.
In ogni caso si allega una dichiarazione, a firma del Presidente dell’associazione, per ogni tesserato che, a scanso di equivoci, porterà con sé anche la tessera Csen con integrativa C.