Lavoro autonomo occasionale: la comunicazione entro il 18 gennaio
Il decreto fiscale introduce l’obbligo di informazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente che può coinvolgere anche le organizzazioni non profit. La prima scadenza vale solo per alcune tipologie di prestazioni Il decreto fiscale (decreto legge 146 del 2021) ha introdotto a partire dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione in relazione alla prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Esso riguarda la preventiva comunicazione che deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, tramite sms o posta elettronica, indicando i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività e la data di inizio e di presumibile conclusione della prestazione.
È prevista una sanzione che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
La nota congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro dello scorso 11 gennaio ha nel frattempo chiarito meglio i contenuti dell’obbligo, stabilendo che esso riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione) o, anche se avviati prima, ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota).
La nota ha inoltre precisato che la comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente (i cui contatti sono presenti in calce alla nota) andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale:
• ancora in essere all’11 gennaio 2022;
• iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati all’11 gennaio 2022.
Qualora non si proceda alla comunicazione entro il termine potrà scattare la sanzione nei termini menzionati sopra.
La nota specifica che il nuovo obbligo di comunicazione interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori: sembrerebbe quindi che la disposizione interessi solamente gli enti non profit che svolgono attività commerciale e non quelli dotati di solo codice fiscale (che non svolgono quindi alcun tipo di attività commerciale).
Vista però l’incertezza ad oggi esistente, e in attesa di necessarie precisazioni sul tema, sollecitate da più parti, il consiglio per tutti gli enti non profit che abbiano concluso prestazioni di lavoro autonomo occasionale e rientrino nei casi sopra descritti è quello di procedere comunque in via prudenziale all’invio della comunicazione.
Previsto a breve un nuovo approfondimento sugli adempimenti di tipo giuslavoristico e fiscale legati alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
FONTE CANTIERE TERZO SETTORE