MISURE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19
Data l’eccezionalità dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), e a seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 ed in particolare di quanto indicato nell’Art 1, lettera c) dello stesso, si comunica che su tutto il territorio nazionale fino al 03\04\2020,
1) lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) del decreto – Ovvero il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro-.
2) Per le strutture aventi sede nelle Regioni, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna o nelle Province di Pesaro e Urbino; Savona; Bergamo; Lodi; Piacenza; Cremona o nei Comuni: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini; m) Vo’.
Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020.