L’articolo 42 del decreto legislativo n. 36/2021 stabilisce che i corsi e le attività motorie sportive offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte di pagamento dei corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione (pertanto sia per attività commerciali che per ASD/SSD), dovranno essere svolti con il coordinamento INDIFFERENTEMENTE di:
- CHINESIOLOGO
- Istruttore di Specifica Disciplina, DIPLOMATO FSN o DSA o EPS.
Pertanto ai sensi sia dei nuovi decreti di riforma dello sport che di tutte le leggi regionali sullo sport vigenti:
- non è prevista la necessità della presenza obbligatoria di un laureato in scienze motorie o diplomato ISEF.
- NON è PREVISTA ALCUNA DIFFERENZIAZIONE NORMATIVA (norme statali e norme regionali) tra:
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- L’ISTRUTTORE DI SPECIFICA DISCIPLINA DIPLOMATO DI UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE
- L’ISTRUTTORE DI SPECIFICA DISCIPLINA DIPLOMATO DI UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA
AL FINE DELL’ASSISTENZA ALL’ATTIVITÀ MOTORIA o SPORTIVA, NELL’AMBITO di una qualsiasi DISCIPLINA SPORTIVA SPECIFICA.
Circa il tanto menzionato Sistema SNAQ, esso costituisce un quadro di riferimento che non è un sistema obbligatorio e non è menzionato in nessun passaggio delle suddette normative nazionali o regionali.
In conclusione, i diplomi di qualifica tecnica rilasciati dagli “Enti di Promozione Sportiva” (quindi anche i diplomi CSEN) sono pienamente validi, al pari di quelli “Federali” per quanto visto in precedenza, per l’insegnamento (in ASD/SSD o in attività commerciali) delle Discipline specifiche previste ai fini dell’inserimento nel RASD (Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche), nonché per l’applicazione della normativa di favore prevista dai decreti di riforma dello sport in tema di “lavoro sportivo”.