È stato pubblicato in G.U. il c.d. Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022 n.50) e una domanda sorge spontanea: gli sportivi sono stati (ancora una volta) dimenticati? Chi può essere titolare del contributo e chi no?
Per fare una sintesi del Decreto ricordiamo che gli aiuti previsti dagli artt. 31 e seguenti prevedono l’erogazione automatica del contributo per alcuni destinatari mentre per altre categorie sarà necessario presentare apposita istanza.
Vediamo in dettaglio a chi è rivolto il contributo una tantum
Contributo automatico erogato dal Datore di Lavoro:
lavoratori dipendenti, con esclusione dei titolari di rapporti di lavoro domestico
lavoratori che hanno beneficiato, in uno dei quattro mesi precedenti l’entrata in vigore del decreto, dell’esonero dei contributi previdenziali dello 0.8% 2021, riservato chi ha una retribuzione imponibile, non superiore a 2.692 euro (maggiorata del rateo di tredicesima)
Percettori Reddito di cittadinanza
Contributo automatico erogato da INPS
a i titolari residenti in Italia di uno o più trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi o sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.06.2022
con reddito personale complessivo non superiore a 35.000 euro lordi annui
Per i lavoratori non iscritti all’INPS verrà individua l’ente incaricato dell’erogazione della indennità, che provvederà negli stessi termini e alle medesime condizioni.
Contributo a richiesta
Aunonomi e professionisti titolari di p.iva. Per loro Il decreto aiuti istituisce un fondo di 400 milioni per finanziare il bonus e prevedendo che dovrà essere emanato un apposito decreto da adottarsi entro 30 giorni dal 18/05 in cui saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum e anche i criteri di ripartizione tra INPS e casse private.
a coloro che hanno percepito, per il mese di giugno 2022, le prestazioni NASPI e DIS-COLL
ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS e con contratti attivi alla data del 18 maggio 2022, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e con reddito non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
ai lavoratori domestici con rapporto di lavoro in essere alla data del 18 maggio 2022
Da questa breve disamina è dunque chiaro che i “collaboratori sportivi Ex 67 Tuir” non siano tra i soggetti destinatari del provvedimento emergenziale.
Speriamo, evidentemente, che nelle prossime ore intervengano ulteriori chiarimenti e, perché no, il giusto correttivo che preveda anche per gli sportivi non autonomi e non subordinati la possibilità di beneficiare del bonus.