Dettagli tecnici di validità del Diploma CSEN

Insieme al Diploma Nazionale viene effettuata anche l’iscrizione all’Albo dei tecnici CSEN (trasmesso anche al CONI).

Il tecnico è così abilitato a svolgere la propria funzione su tutto il territorio nazionale, dato che la formazione degli operatori sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che operano, in Italia, con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:
– Il C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
– Le Federazioni Sportive o Discipline Associate riconosciute dal C.O.N.I.
– Gli Enti di Promozione Sportiva Riconosciuti dal C.O.N.I.
(Decreto Legislativo 23/07/1999 n.242)


Chi può diventare istruttore in Italia?

Lo Statuto del CONI, regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all’Art. 2 le Funzioni di disciplina e regolazione e all’art 26 l’ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva.
In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici ed istruttori deriva dalle previsioni dell’art. 2 del Regolamento “Per il Riconoscimento ed i rapporti CONI- EPS”, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001. 

In ordine allo SNaQ Il CONI con la delibera di Giunta nazionale n. 308 del 18\07\2017 ha riconosciuto il 1° livello SNaQ in automatico ai tecnici formati dalle FSN o dagli EPS.

Per gli altri livelli ed i certificati equiparativi bisogna frequentare gli appositi corsi del CONI.

È opportuno ricordare che lo SNaQ è anche il Sistema di Qualificazione dei Tecnici Sportivi per le Equiparazioni Professionali a livello europeo, ma per ora non è stato ancora definito ed approvato dalla legislazione europea (ha quindi solo valore in ambito nazionale).

Le Regioni che hanno facoltà legislativa in materia sportiva sul loro territorio hanno toccato, in qualche caso, anche il problema della qualificazione dei soggetti che operano in campo sportivo. 

Ad esempio la Regione Lombardia col “Testo Unico delle Leggi sullo Sport” al titolo II, art.8 ha considerato istruttori specifici di disciplina quei soggetti in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla federazione nazionale riconosciuta o dalle scuole regionali del CONI o dagli enti di Promozione Sportiva riconosciuti

Anche altre Regioni (Marche, Puglia, Abruzzo, Emilia Romagna) con leggi regionali hanno previsto simili figure. 

In conclusione i tecnici sportivi iscritti all’albo CSEN possono quindi legittimamente operare in italia fornendo le loro prestazioni tecniche ai vari utenti. 

Inoltre i tecnici abilitati quando operano in campo sportivo dilettantistico, cioè con ASD o SSD, possono usufruire del regime fiscale agevolato di cui alla legge 342\2000.


Fai attenzione a chi offre diplomi
NON validi per insegnare!

ATTENZIONE! I Corsi fatti da qualsiasi organizzazione diversa da una Federazione o da un Ente di promozione sportiva direttamente riconosciuto dal CONI, rilasciano titoli NON validi per insegnare. Infatti le leggi regionali indicano che solo coloro che possiedono un titolo rilasciato da ente direttamente riconosciuto dal CONI possono insegnare nei centri sportivi


Si raccomanda ai Rappresentati legali delle ASD/SSD di tener conto che, nell’ambito del riconoscimento dei titoli tecnico-sportivi (istruttori, allenatori, maestri, ecc.), per le leggi vigenti nel nostro Paese gli unici titoli riconosciuti sono quelli rilasciati da:

  1. FACOLTA’ DI SCIENZE MOTORIE O ISEF
  2. FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E DISCIPLINE ASSOCIATE RICONOSCIUTE DAL CONI
  3. ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI

I titoli non rilasciati dai suddetti Enti non hanno validità legale per l’espletamento della figura di istruttore/allenatore/maestro.
Tale condizione comporta, sotto gli aspetti fiscali, l’impossibilità di applicare la norma dei rimborsi forfettari di spesa secondo le modalità stabilite dalla Legge 342/2000, pertanto, tale attività viene configurata quale commerciale / professionale e, quindi, soggetta all’applicazione della normativa ENPALS.

Sulla base di tale indirizzo, si evidenzia che anche sotto il profilo assicurativo si potrebbe verificare una condizione in cui la Compagnia di Assicurazione potrebbe non riconoscere la risarcibilità di un eventuale danno di sinistro, verificatosi durante lo svolgimento dell’attività, dovuta alla non validità del titolo legale di istruttore.

Per quanti volessero regolarizzare la propria posizione in base agli aspetti tecnico-sportivi, legali e fiscali, il CSEN nel rispetto del proprio Regolamento Organico, potrà, a sua discrezione, convertire il titolo privato (non riconosciuto dalla vigente legislazione), in una qualifica tecnica equipollente dell’Ente, senza nulla togliere al titolo privato che rimane una qualifica culturale acquisita.

Per effettuare il riconoscimento al CSEN del proprio titolo privato fare riferimento al Comitato Provinciale CSEN di competenza territoriale.


Il titolo oltre ad essere legalmente valido da la possibilità pagando annualmente il RINNOVO di usufruire delle apposite assicurazioni dedicate agli istruttori.

C.S.E.N. e le sue attività sono inoltre riconosciute anche a livello internazionale grazie alle importanti convenzioni con Panathlon InternationalTAFISA The Association For International Sport for All, ICSSPE il più grande circuito di organizzazioni e istituzioni concernente lo sport e CSIT.