Ricordiamo che la L.R. 68 obbliga, fin dal 1/7/2016, a detenere il defibrillatore e a garantire la presenza di personale qualificato al suo utilizzo, presso gli impianti sportivi.

Gli impianti possono essere gestiti indifferentemente da: soggetti pubblici, associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, privati (eccetto quelli che fanno uso strettamente personale – privatistico dell’impianto); detta legge definisce “impianto sportivo” uno spazio (o un insieme di spazi aventi servizi in comune quali spogliatoi, servizi igienici, reception ecc.) preposto unicamente allo svolgimento di attività sportiva o motorio ricreativa.

Si ricorda che:

  1. per attività sportiva si intende quella regolata da norme di Federazioni riconosciute dal Coni;
  2. per attività motorio ricreativa si intende quella non disciplinata da norme federali: è evidente il riferimento almeno alle attività facenti capi ad Enti di Promozione e Discipline Sportive Associate, salvo se altre.

In sostanza, quindi, per le attività facenti capo al CONI vige sempre l’obbligo di presenza del defibrillatore.

Per ulteriori dettagli con la convenzione in atto 

Tiberio Marconi
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